Certificati Bianchi
“E.S. Project” è un progetto ideato da Energy.dis basato sulla generazione e commercializzazione dei TEE derivanti dalla realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale < 20 kWp, nei settori:
– residenziale
– agricolo
– terziario
I cosiddetti TEE (Titoli di Efficienza Energetica) possono essere venduti su una piattaforma e in tal maniera considerati come incentivo.
Sostegni per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale < 20 kWp
Perché richiedere Titoli di Efficienza:
– Valida alternativa per chi non richiede la detrazione
– Garantiti e rientro più veloce (5 anni)
Il privato o l’impresa che effettua l’intervento di efficienza energetica può richiedere i Certificati Bianchi solo attraverso società abilitate (SEE e ESCo) o gli Energy Manager e Esperti in Gestione di di Energia (EGE), che sono gli enti accreditati dal GSE per richiedere i Titoli di Efficienza Energetica.
3 statements su Certificati Bianchi - TEE
- Cosa sono i certificati bianchi?
- Chi puó usufrirne?
- Quanto si guadagna?
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
Il privato o l’impresa che effettua l’intervento di efficienza energetica può richiedere i Certificati Bianchi attraverso società abilitate (SEE e ESCo) o gli Energy Manager e Esperti in Gestione di di Energia (EGE), che sono gli enti accreditati dal GSE per richiedere i Titoli di Efficienza Energetica.
Vedi la simulazione sottostante e richiedi subito il tuo preventivo.
Certificati Bianchi
Quanto Vale un tee?
Prezzo trattato nel quarto trimestre 2015: 107 €/TEE
Prezzo medio previsto: ~100 €/TEE
Inserire i parametri:
Simulazione dei ricavi netti
Per qualisiasi chiarimento contattateci:
Tel. +39 0472 275 300
Richiesta diretta/contatto
Cumulabilità
si
Fondi di garanzia e fondi di rotazione
Contributi in conto interesse
Incentivi riconosciuti a livello regionale
Scambio sul posto
Ritiro dedicato (RID)
no
Conto Energia e Conto Termico
Con incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas
Finanziamenti/contributi statali concessi in conto capitale
NOTA: i dati di cui sopra possono essere suscettibili di modifiche: come tali devono essere presi quali mero riferimento dello stato dell’arte al momento della redazione del presente documento: Energy.dis non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali incorrettezze e/o modifiche
FAQ
L’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi,, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del … decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
Dalla formulazione dell’articolo ne deriva:
• la non cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013;
b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.
• la cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari;
b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.
Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 prevede che ai fini del rispetto degli obblighi i progetti possono essere eseguiti da:
a) soggetti obbligati o società da essi controllate;
b) imprese di distribuzione dell’energia elettrica e gas naturale non soggette all’obbligo;
c) società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili;
d) soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori (art.19, comma 1, legge del 9 gennaio 2011, n.10), che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
e) imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti Pubblici purchè provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 1, della legge del 9 gennaio 1991, n.10 o si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
Il Decreto introduce alla lettera e) una nuova tipologia di soggetti, rispetto a quanto previsto dai precedenti Decreti 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007. Per tali soggetti a decorrere dal 18 aprile 2013 è attiva la procedura di accreditamento.
In attuazione di quanto previsto all’art.7, comma 1, lettera e) del succitato decreto, in considerazione delle particolarità del caso in oggetto rispetto a quanto previsto dall’art. 19 della legge 10/1991 e dagli atti ad esso collegati, l’accesso al meccanismo limitatamente a tali soggetti è possibile anche qualora la nomina dell’energy manager sia stata inviata alla FIRE successivamente al 30 aprile 2013. Le modalità di nomina sono per il resto le stesse in vigore per le organizzazioni sottoposte all’obbligo di nomina dell’art. 19 della legge 10/1991 e sono riportate sul sito http://em.fire-italia.org. Si ricorda altresì che la nomina deve essere rinnovata anno per anno in accordo con l’art. 19 della legge 10/91.
Si rappresenta che i soggetti di cui al succitato articolo, lettera e) possono presentare progetti relativi ad interventi di efficienza energetica esclusivamente nell’ambito dell’impresa/ente nominante.
No, non è possibile presentare progetti per la rendicontazione dei risparmi energetici nell’ambito del meccanismo cd. dei “certificati bianchi” in merito ad interventi realizzati fuori dei confini territoriali nazionali.
Il suddetto meccanismo opera soltanto per interventi di efficienza energetica realizzati sul territorio italiano, in quanto la sua funzione è quella di permettere il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico.
Conseguentemente un intervento realizzato al di fuori dei confini nazionali, non concorre alla realizzazione di detti obiettivi e non può quindi partecipare al meccanismo dei TEE.
E’ una scelta praticamente obbligata, in quanto il GSE prende in considerazione solo pacchetti da 20 CB in su, una quantità che può essere raggiunta solo dalla potenza massima di 19,9 kW, e solo se l’impianto è in una regione ben soleggiata. Una Esco, però, può unire la produzione di un piccolo impianto a quella di altri e presentare tutta la loro produzione al GSE, unita in un’unica domanda. Inoltre l’ottenimento dei CB presuppone una burocrazia e passaggi tecnici piuttosto complessi, che solo aziende o enti pubblici dotati di manager dell’energia riescono a padroneggiare da soli. Ecco perché energy.dis:
– Comprovata esperienza nel settore energetico
– Commercializzazione die TEE dal 2004 (teleriscaldamento)
– Più di 30 professionisti dedicati
Il meccanismo di incentivazione è piuttosto articolato, ma se gestito da una ESCo competente non presenta particolari ostacoli. Il cliente finale che ha in programma di effettuare, o ha appena effettuato, interventi di efficienza energetica si rivolge ad una Società di Servizi Energetici – ESCo. La ESCo fornisce consuelenza in merito agli interventi, in certi casi li finanzia, predispone la documentazione relativa agli interventi e procedono alla presentazione della domanda al GSE per l’erogazione dei Certificati Bianchi. Il GSE riceve la richiesta di rilascio dei titoli da parte della ESCo e, dopo aver analizzato gli interventi, se questi ultimi hanno tutti i requisiti adeguati, rilascia i Titoli di Efficienza Energetica. Dopo aver ottenuto i Titoli si passa alla vendita sul Mercato Energetico, dove le società di distribuzione di gas e di energia acquistano i Certificati Bianchi. A questo punto il risparmio conseguito dal cliente finale con l’intervento di efficientamento energetico è stato tradotto in un risparmio economico.